FAQ E PRONTO ORDINI
- PAGAMENTO DELL' ACCONTO AL GESTORE DELLA CRISI
In riferimento alla problematica relativa al pagamento dell’acconto al gestore della
crisi si rappresenta quanto segue: la normativa previgente L. 3 del 27/1/2012 non
disponeva nulla in merito alla possibilità di erogare gli acconti all’Occ.
Infatti la disciplina in parola lasciava ampio margine di iniziativa al debitore e
ovviamente allo stesso organismo nella predisposizione del piano del consumatore o
dell’accordo. All’art. 9, comma 3-bis, lettera e) della citata disposizione, era prevista
l’indicazione del costo presumibile della procedura.
Le parti avevano la possibilità di definire all’interno del piano i rapporti contrattuali, i
termini di pagamento del compenso, nel rispetto della prededuzione a favore
dell’OCC. Lo stesso Regolamento tipo adottato dal CNDEC prevedeva la possibilità di
ottenere da parte dell'OCC degli acconti. Infatti, all’art. 18 del citato documento è
prevista la possibilità con accordo delle parti di ottenere degli acconti sui compensi
maturati. L’OCC poteva a sua volta regolamentare il rapporto a seguito di questa
possibilità con il gestore della crisi e riversare, secondo i rapporti percentuali
individuati nel regolamento la parte del compenso attribuibile al gestore. Trattasi di
rapporto esclusivamente di natura contrattuale tra OCC e gestore. Il negozio
giuridico è svincolato da qualsiasi rapporto pubblicistico tipico dell’OCC.
Il DM. 24/09/2014 n. 202 nulla prevede in merito agli acconti né all’art. 16, né all’art.
17.
La nuova disciplina della ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 67, D.Lgs.
12/01/2019 n. 14, al contrario della precedente, è più puntuale e demanda al
giudice la liquidazione del compenso, che sarà liquido ed esigibile, solo in un
momento successivo all’esecuzione del piano, tenuto conto di quanto
eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore. Il giudice, verificata la
corretta esecuzione del piano, autorizza i pagamenti ai sensi dell’art. 71, 4 comma,
D.Lgs, 12/01/2019 n. 14. Il sindacato del giudice si spinge oltre, con la verifica della
diligenza dell’OCC, prevista dall’art. 71, 6 comma, D.Lgs 12/01/2019 n. 14.
Stessa sorte il Legislatore ha previsto per la liquidazione del compenso dell’OCC nel
concordato minore. All’art. 81, comma 4, del D.Lgs 12/01/2019 n. 14 il Legislatore
prevede che terminata l’esecuzione l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice
una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente
eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenendo conto di quanto
eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore. Anche nel caso specifico il
giudice nella liquidazione del compenso, deve tener conto della diligenza dell’OCC. A
fortiori nella relazione di accompagnamento del provvedimento si specifica che il
giudice nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza dimostrata
dall’OCC, riducendo o escludendo il compenso.
Quindi con queste modifiche normative gli spazi per l’erogazione di acconti al
gestore possono essere disposte esclusivamente per effetto di un rapporto di natura
contrattuale, ma che potrebbe in caso di esecuzione dell’incarico da parte del
gestore con violazione della diligenza prevista dalla disposizione legislativa,
potrebbe gravare esclusivamente, con onere a carico dell’ OCC, e potrebbe essere
recuperato con azioni volontarie da parte del gestore o in caso contrario con azioni
recuperatorie nei confronti di quest’ultimo. Il mancato ristoro dell’acconto erogato
al gestore potrebbe essere fonte di responsabilità per gli organi dell’Occ.
- ISCRIZIONE STP ALL' ELENCO GESTORI
la possibilità d’iscrizione di una STP all’elenco dei gestori si precisa quanto
segue; il regolamento approvato dall’OCC prevede espressamente l’iscrizione solo
delle persone fisiche. Infatti all’art. 8 del citato regolamento si menziona solo la
persona fisica. Per contro il DM. 24/09/2014 n. 202 all’art. 4, comma 7, prevede la
possibilità di iscrizione anche altri soggetti diversi dai professionisti, perché muniti
dei requisiti richiesti per l’iscrizione delle persone fisiche. Stante le difformità delle
due diverse disposizioni regolamentari si considera il regolamento dell’OCC
prevalente rispetto al DM, in quando trattasi di norme di autodisciplina volte ad
individuare i soggetti deputati a svolgere determinante funzioni da parte dell’OCC.
- PRONTO ORDINI